Antiriciclaggio e gioco: il ministero punta al recepimento della direttiva di Bruxelles

Nei prossimi mesi il governo italiano recepirà la quarta direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio e tra le numerose disposizioni al momento al vaglio del ministero dell’Economia e delle Finanze si parla (come del resto fa anche la direttiva) di gioco. La bozza di decreto  prevede un giro di vite in particolare per la Vlt e il gioco online.

I punti base

LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO – Nello schema di decreto c’è un titolo recante proprio disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco. L’articolo 52 prevede misure per la mitigazione del rischio e stabilisce che “i concessionari di gioco adottano procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo”, tra questi quelli “relativi ai clienti, ai paesi o aree geografiche e alle operazioni e tipologie di gioco, cui sono esposti i distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di cui i medesimi concessionari si avvalgono per l’offerta di servizi di gioco”.

Le procedure e i sistemi di controllo, articolati in ragione della natura e del rischio propri dell’attività svolta tramite distributori ed esercenti, assicurano quanto meno: “l’individuazione, la verifica del possesso e il controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto, di requisiti reputazionali, richiesti ai sensi della convenzione di concessione per i distributori e gli esercenti, idonei a garantire la legalità e correttezza dei loro comportamenti; la verifica e il controllo dell’osservanza, da parte dei distributori e degli esercenti a qualsiasi titolo contrattualizzati, degli standard e dei presidi adottati dai concessionari in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”.

Saranno monitorati

Ancora, viene prevista “l’adozione e l’osservanza, anche da parte dei distributori e degli altri esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di procedure che consentano di monitorare:

1. la tipologia delle operazioni di gioco e le possibili anomalie, di carattere oggettivo e soggettivo, ad esse riconducibili;
2. i comportamenti che favoriscano o comunque non riducano il rischio di irregolarità o di violazione delle norme di regolamentazione del settore, ivi comprese quelle in materia di prevenzione dell’antiriciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
3. con specifico riferimento al gioco offerto tramite Vlt: le singole operazioni riferite ad ogni sessione di gioco nel periodo temporale massimo di una settimana; comportamenti anomali legati all’entità insolitamente elevata degli importi erogati rispetto a quelli puntati;Commissione Europea.
4. con specifico riferimento al gioco online: lo stato dei conti di gioco ed in particolare quelli sospesi e quelli sui quali vi siano movimentazioni rilevanti; i conti di gioco caratterizzati da una concentrazione anomala di vincite o perdite in un arco temporale limitato, specie se verificatesi su giochi in cui c’è interazione tra giocatori; la tipologia degli strumenti di ricarica utilizzati; la frequenza e le fasce orarie delle transazioni di ricarica del conto di gioco; l’individuazione di anomalie nell’utilizzo del conto di gioco per come desumibili dal rapporto tra depositi e prelievi”.

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